Convenzione per la modifica e il rinnovo
dell’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca
“Seminario di Storia della Scienza”
Tra
- l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio;
- l’Università della Basilicata, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Aurelia Sole;
- l’Università di Foggia, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Ricci;
- l’Università del Molise, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gianmaria Palmieri;
- l’Università del Salento, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Vincenzo Zara;
- Politecnico di Bari, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Di Sciascio;
si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo I. Rinnovo Istituzione
Su iniziativa dei suindicati Atenei, quali soggetti “promotori”, a norma dell’articolo 55 comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è rinnovata la presente Convenzione che apporta modificazioni al precedente atto istitutivo del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”.
Il Centro si propone di sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione su problemi teorici, tradizioni storiche e soluzioni innovative connessi alla costituzione e alla trasmissione del sapere tecnico-scientifico nella cultura e nella civiltà umana. Il Centro avrà sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Art. 2 – Scopo del Centro
Il Centro si propone di:
A tale scopo il Seminario promuove, anche con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri, progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, eventi ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, utilizzando all’occorrenza tecnologie informatiche e telematiche.
Art. 3 – Personale afferente al Centro
Al Centro possono afferire i docenti ed i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro. Possono altresì aderire al Centro docenti di altra Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. I competenti organi delle Università interessate provvedono alla legittimazione delle adesioni.
Art. 4 – Unità operative di ricerca
Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante sono le sedi universitarie che vi aderiscono. Ciascuna Unità operativa ha un Responsabile eletto tra i docenti che facciano parte della stessa Unità.
Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate o anche in altre sedi approvate dal Consiglio.
Art. 5 – Organi del Centro
Organi del Centro sono:
Art. 6 – Il Consiglio del Centro
Il Consiglio è composto dal Direttore, dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro.
Il Consiglio elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte dello stesso.
Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell’attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore. La domanda viene sottoposta al Consiglio per l’approvazione.
Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:
Il Consiglio è convocato per l’approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni, salvo casi d’urgenza.
Le adunanze possono svolgersi anche per via telematica.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
Art. 7 – Il Direttore
Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
Il Direttore designa, fra i professori del Consiglio, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Rettore dell’Università sede amministrativa del Centro ai fini dell’adozione del provvedimento di legittimazione.
Art. 8 – La Giunta
La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificati.
Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica.
La Giunta coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni. Su delega del Consiglio del Centro può predisporre progetti di ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore ecc.
Art. 9
Partecipazione al Centro di enti, imprese, associazioni ed organismi pubblici e privati esterni alle Università convenzionate.
Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con enti, imprese, associazioni ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che svolgano attività in linea con le finalità dello stesso.
La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli enti, imprese, associazioni ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio.
Ciascun ente, impresa, associazione ed organismo convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro.
Art. 10 – Finanziamenti ed amministrazione
Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti:
I fondi come sopra assegnati affluiscono all’Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.
La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro e alle sue unità di ricerca è effettuata secondo le norme vigenti nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università sede amministrativa del Centro.
I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti.
Art. 11 – Modifiche dello Statuto
Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate con l’approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Centro e la successiva approvazione degli Organi delle medesime Università.
Art. 12 – Durata e recesso
Il rinnovo della presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate.
Le Università convenzionate possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.
Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta utile del Consiglio del Centro. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate su proposta del Consiglio del Centro; la proposta viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Art. 13 – Adesioni ulteriori
Possono entrare a far parte del Centro altre Università. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio del Centro e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università convenzionate.
Art. 14 – Norme finali
Le attrezzature, i libri e i beni acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro Interuniversitario per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in donazione, che costituiscono patrimonio del Centro, saranno inventariati presso l’Amministrazione Centrale dell’Università sede amministrativa del Centro, su appositi libri inventariali. Su proposta del Consiglio del Centro, essi possono essere affidati in comodato d’uso alle singole Unità di ricerca.
Entro 6 mesi dal rinnovo, il Centro provvederà all’approvazione del Regolamento di Funzionamento. Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria e quelle dell’Ateneo sede amministrativa del Centro si applicano per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione.
Articolo 15 – Registrazione e imposta di bollo
Il presente atto si compone di n. 13 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro ………….., verrà assolta in modo virtuale dall’Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l’originale.